Nel Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo, fulcro del sito Ereticopedia, è stata pubblicata la voce di Antonino Corso relativa al Tribunale inquisitoriale vescovile di Monreale.
La Città, Stato e Arcivescovato di Monreale, la cui urbanizzazione iniziò a fine XIII secolo attorno al suo duomo (1176), fatto erigere da Guglielmo II ultimo re normanno di Sicilia, è stata sede secolare di uno dei principali tribunali vescovili del Regno di Sicilia, riguardante tutto quanto l'esteso territorio che afferiva a questo antico stato feudale retto dal suo Arcivescovo Abate e Signore tanto nello Spirituale quanto nel Temporale.
L’organo principale di governo era la Magna Curia Archiepiscopalis, sempre presieduta dall’Arcivescovo o dal Vicario Generale, con competenza come tribunale di secondo grado in materia religiosa, civile e criminale e come Corte d’Appello per le diocesi suffraganee sottoposte (Catania e Siracusa). La Magna Curia Archiepiscopalis, per privilegio regale, aveva la preminenza su ogni altro tribunale del Regno di Sicilia, fatta salva l'ultima volontà del re. La tipologia processuale usata nel foro vescovile era di tipo accusatorio, discendente dal diritto romano, e non di tipo inquisitoriale (usato invece come prerogativa dal tribunale inquisitoriale della confinante Palermo). Le pene comminate dalla Magna Curia, sia in sede Temporale che Spirituale, erano sempre votate alla massima discrezionalità: sia quelle stabilite dei Sacri Canoni, Bolle e Costituzioni papali che dalle Prammatiche Costituzioni o Capitoli del Regno di Sicilia unite, però, ancora una volta per decreti regi emessi fino alla fine del XVIII secolo, alla volontà dell’arcivescovo che poteva aggiungere dalle pene corporali (spesso torture in pubblico sotto il portico maggiore della cattedrale cittadina) al bando perpetuo dalla città, al "remo" nella flotta del Regno di Sicilia fino alla pena capitale e quant’altro.
La Magna Curia Archiepiscopalis era affiancata dalla Curia Civitatis et Status, dalla Curia Ordinaria, dalla Curia Civitatis e, soprattutto, dalla Curia Spiritualis che era l'organo di governo vescovile incaricato per la qualificazione dei reati di Fede (apostasia, eresia, bestemmia, costumi morali e sessuali, etc.) ed era presieduta sempre dall'Arcivescovo o dal Vicario Generale mentre il suo specifico tribunale era retto da un giudice compente in materia.
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