Sentenza Cons. Stato annulla e censura la decisione di diniego dell'ASN di I Fascia a un candidato nel s.c. 11/A4


Nell'aprile 2024 avevamo pubblicato in questo blog la sentenza TAR Lazio n. 6356/2024 che accoglieva il ricorso di un candidato contro il giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale di I Fascia nel settore concorsuale 11/A4 formulato dalla Commissione ASN 2021–23 (cfr. https://www.cantierestoricofilologico.it/2024/04/sentenza-tar-lazio-asn11a4.html).
La commissione (cfr. decreti di nomina e di integrazione disponibili sul sito dell'ASN) era composta da Edoardo Roberto Barbieri (Università Cattolica del Sacro Cuore), Gaetano Lettieri (Sapienza - Università di Roma), Andrea Giorgi (Università di Trento), Teresa De Robertis (Università di Firenze) e Giovanni Vian (Università Ca' Foscari di Venezia). 
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha successivamente proposto appello al Consiglio di Stato.
Dopo aver respinto, con l’ordinanza n. 2752/2024, l'istanza cautelare del MUR, il Consiglio di Stato ha quindi, con sentenza n. 3509/2025 (pubblicata il 23.04.2025), respinto l'appello ministeriale e confermato in modo ancora più dettagliato le ragioni del ricorso.
In particolare, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha ribadito che il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione ASN risultava viziato per difetto di motivazione e per l’assenza di un’analisi effettiva e puntuale delle pubblicazioni scientifiche del candidato. Il giudizio collegiale, si legge nel dispositivo, non esponeva un iter logico coerente, né forniva elementi utili a comprendere le ragioni della valutazione negativa. Anche i giudizi individuali sono stati ritenuti generici, apodittici, e in parte contraddittori.
La sentenza rileva, tra l’altro, che nel giudizio collegiale non vi è alcun riferimento all’originalità, al carattere innovativo o al rigore metodologico della produzione scientifica del candidato. Solo alcuni giudizi individuali accennano in modo generico a un presunto carattere divulgativo di alcune opere, ma senza indicare quali pubblicazioni o tematiche sarebbero coinvolte. Inoltre, in alcuni passaggi si fa riferimento a voci enciclopediche che neppure rientravano nelle quindici pubblicazioni scientifiche da valutare ai sensi dell’art. 7 del DM 120/2016, e in altri casi i giudizi positivi (“doti apprezzabili di analisi storica”, “notevolissime capacità di intelligente divulgazione”, “continuità e intensità della produzione”) appaiono in contraddizione con la bocciatura finale.
La sentenza sottolinea che non è legittima una valutazione basata su motivazioni vaghe o su rilievi non previsti dalla normativa vigente, come ad esempio la presunta “concentrazione tematica” della produzione scientifica. Tale rilievo, afferma il Consiglio di Stato, non è previsto dal D.M. 120/2016, né dai criteri ufficiali adottati dalla Commissione, e risulta peraltro smentito dalla circostanza che altri candidati con profili simili sono stati abilitati.
Il Collegio ha inoltre stigmatizzato l’inammissibile integrazione postuma della motivazione ad opera del Ministero appellante, rilevando che alcune delle argomentazioni difensive introdotte in sede di appello non trovavano riscontro nei giudizi originari, e dunque non potevano essere utilizzate per sanare i vizi già rilevati in primo grado.
Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi essenziali in materia di ASN: la necessità di una valutazione analitica e individualizzata, la coerenza con i criteri normativi previsti, il divieto di introdurre motivazioni ex post o arbitrarie. Il giudizio di non idoneità, in quanto atto amministrativo lesivo, deve essere pienamente sindacabile sotto il profilo della logicità, della completezza e della trasparenza.
Il Consiglio di Stato ha anche condannato il MUR al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente originario, secondo il generale principio di soccombenza.
Si tratta di una pronuncia netta, ampia e fondata, che conferma in sede definitiva quanto già affermato dal TAR Lazio con la sentenza n. 6356/2024.
È una decisione destinata a costituire un importante precedente, introducendo elementi giurisprudenziali rilevanti che rafforzano l’intero contenzioso ASN nei settori non bibliometrici, dove la valutazione dell’originalità e della maturità scientifica non può basarsi su formule astratte o criteri di comodo, ma deve fondarsi su un esame serio, trasparente e verificabile e avvenire con il massimo rigore metodologico, equilibrio e rispetto dei criteri normativi.

Per consultare la sentenza (di pubblico dominio e naturalmente reperibile anche sul portale della Giustizia Amministrativa) CLICCARE QUI o in alternativa scorrere il documento qui sotto.
 

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