Sentenza TAR Lazio annulla e censura la decisione di diniego dell'ASN di I Fascia a un candidato nel s.c. 11/A2

Con sentenza pubblicata in data 24 maggio 2025, il TAR Lazio (Sezione IV-quater) ha accolto il ricorso del Prof. Daniele Santarelli contro il giudizio di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia nel settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna, annullando l’atto impugnato e disponendo una rivalutazione da parte di una Commissione in composizione diversa rispetto a quella la cui valutazione è stata censurata.

La commissione il cui operato è stato censurato dai giudici amministrativi era composta da:

  • Girolamo Imbruglia (Università degli Studi di Napoli "L’Orientale"),

  • Guido Abbattista (Università degli Studi di Trieste),

  • Massimo Carlo Giannini (Università degli Studi di Teramo),

  • Vittoria Fiorelli (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli),

  • Marina Formica (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata").

La sentenza non si limita a una censura formale, ma definisce in modo netto la gravità delle carenze riscontrate:

“Il giudizio di diniego all’abilitazione scientifica per le funzioni di professore di I fascia espresso dalla Commissione nei confronti del candidato Santarelli appare sotto diversi profili immotivato, manifestamente illogico.”

Il TAR Lazio evidenzia che la motivazione collegiale è non solo assertiva e contraddittoria, ma anche internamente incoerente, in quanto:

“[…] presenta un giudizio collegiale assertivo e contraddittorio; e, quanto ai giudizi individuali, lascia emergere sia apprezzamenti favorevoli che rilievi negativi, suddivisi tra le diverse pubblicazioni, senza però consentire di evincere con la necessaria esaustività per quale ragione si siano ritenuti i secondi prevalenti sui primi.”

Tra gli esempi più eclatanti, il TAR cita lo stesso giudizio collegiale, che riconosce “buone prove di ricerca” e “sicura operosità”, per poi concludere con l’evanescente formula della “mancanza di un percorso di elaborazione storiografica sufficientemente originale”.

Il giudizio della Prof.ssa Fiorelli, che afferma che il ricorrente “non è ancora maturo” per la I fascia, viene giudicato dal TAR come privo di fondamento sostanziale, nonché contraddittorio con i dati oggettivi. Analogamente, la valutazione della Prof.ssa Formica, che parla di mancanza di “originalità interpretativa” e “internazionalità”, viene bollata come priva di motivazione specifica.

Quanto all’insinuazione — davvero temeraria — circa una presunta “limitatezza quantitativa” della produzione scientifica, il TAR osserva che:

“risulta per tabulas che il ricorrente vanta 203 pubblicazioni per la voce ‘articoli e contributi 10 anni’ (il minimo era 25); 5 articoli per la voce ‘articoli classe A 15 anni’ (il minimo era 2); 7 libri per la voce ‘libri 15 anni’ (il minimo era 1).”

Questa è la seconda vittoria piena ottenuta dal Prof. Daniele Santarelli nel contenzioso relativo alla procedura ASN 2021–2023 nel giro di un mese, dopo la sentenza definitiva n. 3509/2025 del Consiglio di Stato (settore 11/A4). Due decisioni, due annullamenti, due Commissioni censurate.

La nuova sentenza non fa che confermare quanto da tempo noto e ora ulteriormente rafforzato dalla riforma legislativa in corso: l’ASN è stata, in troppi casi, uno strumento di esclusione opaca, manipolabile, privo di trasparenza e proporzionalità, e oggi più che mai emerge la necessità — giuridica, politica e accademica — di abbandonarlo in favore di un sistema più equo e responsabile.

Per consultare la sentenza (di pubblico dominio e naturalmente reperibile anche sul portale della Giustizia AmministrativaCLICCARE QUI o in alternativa scorrere il documento qui sotto.

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